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Escluso che la condizione di disoccupazione del figlio maggiorenne rimanga a carico del genitore ad libitum

21 luglio 2023

News Regionale - Sicilia ,

La formazione di una nuova famiglia, di per sé, non determina automaticamente il venir meno o la riduzione degli oneri conseguenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite se e in quanto comporti il sorgere di nuovi obblighi.

Lo precisa la Suprema Corte e tale sottolineatura è presente all’interno del provvedimento n. 19530/2023. L’ordinanza è stata depositata il 10 luglio.

Il tribunale, essendo chiamato ad una verifica in ordine all'esistenza di circostanze sopravvenute incidenti sugli equilibri economici della coppia, può esercitare anche in tale sede processuale, nel caso in cui insorgano contestazioni, lo stesso potere di indagine di cui è munito nell'ambito del giudizio di divorzio, ai sensi dell'art. 5, comma 9, I. 898/1970, ai fini di stabilire se sussistano i presupposti per riconoscere un assegno di divorzio all'ex coniuge.

Va poi escluso, chiariscono ulteriormente i giudici di piazza Cavour, che la condizione di disoccupazione del figlio maggiorenne rimanga a carico del genitore attraverso una perpetuazione ad libitum dell'obbligo di mantenimento.

A ben vedere, conclude la Corte, nel caso in cui il figlio di genitori divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore.