In tema di pornografia minorile, in virtù della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. l), della legge n. 172 del 2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale) - che ha sostituito il primo comma dell'art. 600-ter cod. pen . - costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, in una recente sentenza. Il provvedimento, n. 29817/2023, è stato emanato dalla terza sezione penale lo scorso 10 luglio.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ravvisato lo "scopo sessuale" del filmato mediante il quale l'imputato aveva materialmente filmato alcuni corpi nudi di sconosciuti fanciulli che si muovevano all’interno di una spiaggia frequentata da naturisti, indugiando ripetutamente su di loro con l’utilizzo di inquadrature insistite e ravvicinate e spesso del tutto isolate dal contesto in questione.
