La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha confermato l’orientamento consolidato di merito e legittimità in materia precisando che il termine da cui far decorrere gli effetti della modifica delle condizioni di separazione decorre dalla domanda, rendendo per l’effetto del tutto ininfluente il momento in cui si realizzano i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, se preesistenti.
Nella specie il ricorrente, lamentando l’illegittimità del decreto della Corte d’Appello di Roma, ha evocato a sostegno delle proprie ragioni una recente pronuncia di legittimità che, in caso di riduzione o soppressione dell’assegno di mantenimento, ha ritenuto ammissibile l’esercizio dell’azione di ripetizione, anche per il recupero delle somme corrisposte in epoca anteriore alla proposizione della domanda di revisione, evidenziando la portata generale dell’art 2033 cc e la sua applicabilità a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento.
Sennonché il Supremo Collegio, nell’ordinanza qui esame, si è attenuto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto di un coniuge a percepire l’assegno, e il corrispondente obbligo dell’altro coniuge a versarlo, conservano la loro efficacia fin quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, secondo i noti principi di intangibilità e stabilità del giudicato (sia pur rebus sic stantibus) che impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui si sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell’assegno, fermo restando che, nell’ipotesi in cui vi sia stata volontaria interruzione del versamento in tutto o in parte del dovuto, l’accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell’assegno ha l’ulteriore effetto di dispensare il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi successivi alla proposizione della domanda di revisione.
A cura dell’Avv. Federica Gigli
