In materia di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a d una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato ad una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.
Lo ha stabilito la Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 19890/2023. Il provvedimento della sesta sezione civile è stato depositato il 12 luglio.
Tuttavia, si legge nel provvedimento, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.
Nel caso analizzato dai giudici di piazza Cavour, la circostanza che fosse stato riportato integralmente il contenuto del dispositivo della sentenza francese, con la sola aggiunta del trattino di congiunzione tra i due cognomi della minore, rendeva percepibile la discordanza tra volontà della dichiarazione e la dichiarazione stessa in cui era incorsa la Corte d'Appello, che aveva determinato un errore materiale dell’ordinanza.
La Corte d'Appello di Roma, nel compensare le spese aveva statuito che l e spese, in ragione della novità e della particolarità della materia trattata e tenuto conto della natura dei diritti sottesi alla domanda, dovessero essere compensate per intero tra le parti."
Correttamente le ricorrenti hanno rilevato come i criteri della "particolarità della materia trattata" e della "natura dei diritti sottesi alla domanda", oltre ad essere enunciati con formule generiche e non adeguatamente motivate, certamente non rientrassero nelle ipotesi disciplinate dall'art. 92, co. 2, c.p.c. idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
