La Corte Costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità della previsione che, in materia di procreazione medicalmente assistita, statuisce l’irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo.
La sentenza n. 161/2023 ha ritenuto non fondata la questione, giudicando non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore nel censurato art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004.
Tale norma rende possibile, in virtù della crioconservazione, la richiesta dell’impianto degli embrioni non solo a distanza di tempo ma anche quando sia venuto meno l’originario progetto di coppia.
Infatti, nella vicenda in questione la donna aveva richiesto l’impianto dell’embrione crioconservato, nonostante nel frattempo fosse avvenuta la separazione dal coniuge. Quest’ultimo si è opposto, ritirando il consenso precedentemente prestato, ritenendo di non poter essere obbligato a diventare padre.
Il giudice ha, quindi, sollevato la questione di costituzionalità in riferimento alla suddetta norma che prevede l’irrevocabilità del consenso.
Pur riconoscendo che la norma «si è venuta a collocare al limite di quelle che sono state definite “scelte tragiche” [...], in quanto caratterizzate dall’impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie», la sentenza ha evidenziato che l’irrevocabilità del consenso appare funzionale a salvaguardare innanzitutto preminenti interessi. L’accesso alla PMA comporta per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni.
Corpo e mente della donna sono, quindi, inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell’impianto dell’embrione nel proprio utero.
A questo investimento fisico ed emotivo, si legge nella sentenza, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata in virtù dell’affidamento in lei determinato dal consenso dell’uomo al comune progetto genitoriale.
Inoltre, se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell’irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l’uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre.
La sentenza ha, pertanto, concluso che ove si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignità dell’embrione, risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell’uomo.
La sentenza ha, infine, precisato che la ricerca di un eventuale diverso punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze in gioco non può che spettare al legislatore.
