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Indipendenza dell'assegno di divorzio dalle statuizioni operanti nel regime di separazione

26 luglio 2023

News Regionale - Sicilia ,

La decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.

Lo precisa il Tribunale di Messina, nella sentenza n. 181/2023 dello scorso 27 gennaio.

Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi

Per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, circostanza che, peraltro, neppure emerge dagli atti di causa, ma occorre che il coniuge richiedente l'assegno dia prova, nella specie del tutto mancante, di avere rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali, così da potere affermare che la sua attuale situazione economica sia causalmente riconducibile alle scelte collegabili ai ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale.

• Tribunale Messina, Sezione I, sentenza 27 gennaio 2023 n. 181 – Pres. Mangano, Giudice est. Bonanzinga