Nel richiamare la nota sentenza della Cass. civ. sez. un. 11 luglio 2018 n. 18287, il Tribunale di Messina ha ribadito nella sentenza n. 182/2023 che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi, non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Per l'accertamento delle disponibilità economiche delle parti, sovente non è possibile limitarsi alla considerazione del solo reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, perché si deve tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Non occorre in ogni caso, puntualizza il tribunale siciliano, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi.
Nel caso esaminato dal tribunale messinese, il marito guadagnava euro 2.000,00 al mese ed aveva il godimento della casa coniugale in comproprietà, sulla base di un accordo intervenuto in sede di separazione consensuale.
La donna era, invece, priva di redditi e pertanto, è stato confermato l'assegno divorzile di € 500,00.
• Tribunale Messina, Sezione I, sentenza 27 gennaio 2023 n. 182– Pres. Mangano, Giudice est. Bonanzinga
