La coabitazione, seppur non necessariamente continuativa, è condizione necessaria ma non sufficiente alla contestualizzazione in termini di maltrattamenti delle condotte abitualmente vessatorie.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 30761/2023.
Il provvedimento, emanato dalla sesta sezione penale, è stato depositato lo scorso 14 luglio.
In assenza di tale presupposto, argomentano i giudici di piazza Cavour, la mera presenza di una relazione affettiva in occasione della quale vengano a radicarsi eventuali condotte di matrice vessatoria, non costituisce un valido substrato cui ancorare la configurabilità dei maltrattamenti in famiglia.
Semmai è possibile riscontrare, conclude la Suprema Corte, in un'ottica unitaria e complessiva, gli estremi dell'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori di cui al comma 2 dell'art. 612-bis c.p. (se non singoli reati conclamati dal portato specifico e frazionato dei relativi agiti).
