La Corte costituzionale, con sentenza n. 167 depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della mancata previsione, anche per il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal Pm così come per quello di interdizione e inabilitazione, che le spettanze dell'ausiliario del magistrato vengano anticipate dall'erario.
Il caso di partenza riguardava una cittadina ucraina (in possesso di una protezione temporanea) per la quale il giudice a quo aveva dovuto nominare un interprete che poi aveva richiesto la liquidazione dell'onorario per l'opera prestata.
Per il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, tuttavia, mancava nella legge una previsione che lo autorizzava a tanto.
Infatti, l'art. 145, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002 stabilisce che nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
In tal modo però, sottolineava il rimettente, si realizza un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli ausiliari nominati nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione instaurati su ricorso del pubblico ministero, in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, non essendo ravvisabili ragioni che giustifichino una disciplina differenziata.
E la Consulta è dello stesso avviso: "Tale limitazione comporta la violazione del principio di eguaglianza evocato dal giudice rimettente".
La mancata considerazione, nella disposizione censurata, anche del procedimento di nomina dell'Ads determina, infatti, una differenziazione del regime del carico delle spese non supportata da una ragionevole giustificazione. Infatti, si legge in sentenza, la ratio dell'impegno erariale va rinvenuta nella esigenza di "correggere l'irrazionalità delle conseguenze derivanti dalla impossibilità di imputare le spese processuali all'organo propulsore dell'attività giurisdizionale, in quanto titolare di una legittimazione ex lege svincolata dal rapporto sostanziale dedotto in giudizio e strumentale alla tutela di un interesse pubblico".
Dunque, chiarisce ulteriormente la Consulta, "anche il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, quando è introdotto su ricorso del pubblico ministero, soggiace al principio secondo il quale, nei processi civili instaurati da tale organo, la parte attrice è sottratta al carico delle spese processuali".
In definitiva, nel procedimento ex artt. 404 e seguenti cod. civ., così come in quelli di interdizione e di inabilitazione, sussiste l'esigenza di scongiurare il rischio che l'esclusione dell'organo propulsore dal carico delle spese processuali, da un lato, e le condizioni di indigenza in cui versa, il più delle volte, il beneficiario, dall'altro, possano comportare la frustrazione, in concreto, delle ragioni creditorie del professionista incaricato dal giudice.
Né le differenze tra amministrazione di sostegno e interdizione e inabilitazione "valgono ad escluderne la sussunzione nella medesima categoria delle «misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia».
La Corte costituzionale ha così dichiarato l'illegittimità dell'art. 145, comma 1, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario. E la dichiarazione di illegittimità costituzionale si riflette anche sui commi 2 e 3 della medesima disposizione, recanti la disciplina della fase, successiva all'ammissione d'ufficio dell'interdicendo o dell'inabilitando al patrocinio erariale, della verifica reddituale finalizzata all'eventuale recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate.
