Il diritto di un coniuge di percepire l'assegno di mantenimento e il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo conservano la loro efficacia fino al momento della modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato.
Essi, invero, impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui sono di fatto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 20101/2023. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 13 luglio.
La Suprema Corte, nel caso in esame, è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso promosso avverso un decreto della Corte di Appello di Roma che escludeva che la modifica delle condizioni della separazione potesse essere fatta decorrere da una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda, precisando come, non essendo stati adottati provvedimenti presidenziali e non essendosi il Tribunale pronunciato espressamente, le statuizioni adottate in sede di separazione avessero continuato a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale.
Il collegio di piazza Cavour rammenta, nel percorso logico giuridico effettuato, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la decorrenza degli effetti della revisione dalla data di proposizione della domanda, anziché da quella di maturazione dei relativi presupposti, non si pone in contrasto con il principio generale secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte il cui diritto sia stato giudizialmente riconosciuto.
L'accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell'assegno, puntualizza la Suprema Corte, mentre da un lato non giustifica la condanna dell'avente diritto alla restituzione totale o parziale degli importi già percepiti, dall'altro dispensa il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi. Ciò limitatamente ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione, rimanendo invece l'esonero precluso, per il periodo anteriore, dall'intangibilità del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di separazione.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato.
