In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, l'art. 13, lett. B) della Convenzione dell'Aja non consente al giudice, cui sia richiesto di emettere provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente trattenuto da un genitore, di valutare inconvenienti connessi al prospettato rientro, che non raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore, essendo questi, e solo questi, gli elementi considerati dalla predetta Convenzione rilevanti ed ostativi al rientro.
La precisazione è a firma della Corte di Cassazione ed è presente all’interno della recente ordinanza n. 22022/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 24 luglio.
I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che il Tribunale minorile si fosse uniformato ai canoni interpretativi di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aja, i quali, letti anche alla luce dell'art. 8 CEDU, impongono al giudice di esaminare in maniera dettagliata ed analitica tutte le circostanze fattuali o capaci di asseverare che il rientro del minore possa cagionare un pregiudizio fisico o psicofisico al minore stesso.
In questa prospettiva, l'indagine svolta dal T.m., a ben vedere, si è approfonditamente occupata della capacità di accudimento del padre e dell'insussistenza di motivi ostativi a che lo stesso potesse accogliere il minore, escludendo ancora che lo stesso avesse dato luogo a condotte maltrattanti, e da ciò traendo il convincimento che in caso di rientro il minore non sarebbe stato sottoposto a pericoli psicofisici.
