In materia di successione mortis causa, l'istituto della collazione, disciplinato agli artt. 737 e ss. c.c., ha funzione di mantenere, tra i discendenti e il coniuge del de cuius chiamati a succedergli, la proporzione nei rispettivi diritti successori stabilita dal testamento o dalla legge.
Si presume, infatti, che disponendo di parte del proprio patrimonio con atti liberali in favore dei discendenti o del coniuge il donante non abbia inteso alterare il trattamento che agli stessi verrebbe riservato in sede di successione, in forza di disposizioni testamentarie o (in mancanza di testamento) per legge. Le donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei soggetti di cui all'art. 737 c.c. si intendono quali anticipazioni della futura successione, così che i beni donati debbano essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario, per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti a ciascuno.
Oggetto di collazione sono le donazioni, sia dirette che indirette, ossia i contratti con cui una parte arricchisce l'altra per spirito di liberalità, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Nel caso in cui si tratti di donazione indiretta, la domanda di accertamento relativa all'esistenza della stessa risulta, peraltro, pregiudiziale all'obbligo di collazione, a differenza delle ipotesi in cui la vertenza abbia ad oggetto donazioni dirette, per le quali si ritiene sufficiente la proposizione della domanda di divisione
• Tribunale Torino, sezione II, sentenza 3 aprile 2023 n. 1488 - Giudice Moroni
