Il provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di autorizzazione al rilascio del passaporto a favore di genitore di figli minori non appartiene alla volontaria giurisdizione ed è ricorribile in Cassazione. È quanto emerge da una recente sentenza delle Sezioni Unite.
La questione della natura del provvedimento emesso dal giudice tutelare in sede di rilascio del passaporto, per la richiamata possibilità di intravvedere - nel suo diniego rispetto agli interessi dei minori - una forma di decisorietà di fatto compromissoria dei loro diritti, a causa del tempo occorrente per riproporre le medesime questioni ed ottenere un diverso provvedimento satisfattivo, presentando i caratteri della "questione di massima di particolare importanza a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2, era stata rimessa dalla Cass. civ., Sez. I, Ord ., 17 ottobre 2022, n. 30478 alle determinazioni del Primo presidente ai fini della sua presentazione alle Sezioni Unite della Corte.
Reputano le Sezioni Unite , nella sentenza n. 22048/2023, depositata lo scorso 24 luglio, che l'orientamento fin qui dominante, incentrato sull'appartenenza alla giurisdizione volontaria del provvedimento che decide di autorizzazione al rilascio del passaporto a favore di genitore o di figli minori, non possa esser mantenuto.
La qualificazione del decreto che decide sul reclamo relativamente al rilascio del passaporto nei confronti di genitore di prole minore non è e non può essere quella di un semplice provvedimento di volontaria giurisdizione .
Non può esserlo perché non c'è la semplice cura degli interessi in gioco, ma la vera definizione di un conflitto intersoggettivo nel profilo che inerisce alla tutela del diritto del minore a ricevere dai genitori l'adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza anche morale (art. 147 cod. civ.) in contrapposizione col diritto del genitore di munirsi del titolo che gli consenta di esercitare la libertà garantita (salvi gli obblighi di legge) dall'art. 16 della Costituzione.
La Corte ha prima giudicato ammissibile e poi accolto il ricorso straordinario ex articolo 111 della madre contro il provvedimento del Tribunale di Brescia che "comparando gli interessi giuridici sottesi alle posizioni dei coniugi" aveva ritenuto che il diritto del marito al rilascio del passaporto, espressione della fondamentale libertà di movimento, non potesse considerarsi "recessivo a fronte di mero timore muliebre, di per sé insufficiente a motivare un legittimo dissenso".
Per affermare la natura contenziosa del giudizio, secondo il massimo consesso, appaiono risolutive le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, dalla Cedu e infine dalla stessa Cgue che "tutte convergono verso la conclusione opposta, e cioè che il procedimento serve alla tutela di diritti in senso proprio".
In particolare, argomenta la Corte, il provvedimento serve ad evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai propri doveri verso i figli minori e dunque implica una decisione su diritti contrapposti. E resta legittimato dal fatto che l'eventuale decisione negativa non rimanga automaticamente in vigore a tempo indeterminato, proprio perché potrebbe diventare sproporzionata.
