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Diritto di abitazione, spetta anche al coniuge separato senza addebito

7 agosto 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

I diritti di abitazione ed uso della casa coniugale, assegnati al coniuge superstite, ex art. 540, comma 2, c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito, salvo il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi, o abbia perso ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, all’interno di una recente ordinanza.

Il provvedimento, n. 22566/2023, è stato depositato lo scorso 26 luglio.

Un cenno meritano i fatti oggetto della vicenda.

Il Tribunale competente si era pronunciato sulla divisione giudiziale derivante dalla successione legittima, in virtù del decesso del coniuge, lasciando al coniuge e ai figli l'eredità.

La sentenza di primo grado che aveva riconosciuto che la divisione, stante l’indivisibilità dell'immobile (appartamento), dovesse essere fatta tramite vendita, non riconosceva il diritto di abitazione al coniuge superstite.

Avverso tale provvedimento, la Corte di appello competente confermava la pronuncia, negando che vi fossero i presupposti per il riconoscimento in favore del coniuge superstite del diritto di abitazione e di uso sull' immobile adibito a residenza familiare, essendo la stessa separata da tempo e avendo lasciato la casa da diversi anni. Avverso tale provvedimento l’appellante proponeva ricorso in Cassazione.

Secondo il Collegio di piazza Cavour, i diritti di abitazione ed uso della casa coniugale spettano anche al coniuge separato senza addebito.