Se il papà rinuncia all'eredità della moglie che ha nominato la figlia erede universale, l'altro figlio, nato da un diverso legame, può chiedere l'azione di riduzione considerando tale rinuncia come una donazione indiretta verso la figlia.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 23036/2023 depositata lo scorso 28 luglio, accogliendo con rinvio il ricorso del figlio maschio.
La seconda sezione civile ha, invero, affermato il seguente principio di diritto: "La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento".
Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Catania aveva errato nel disconoscere il valore di donazione indiretta.
A giudizio della Corte di Appello etnea, invece, l'effetto diretto della rinuncia all'azione di riduzione "è stato esclusivamente quello di precludersi la possibilità di impugnare il testamento del proprio coniuge, non anche quello di incidere sulla consistenza del proprio patrimonio disponendone in favore della figlia".
Per la Corte territoriale, infatti, doveva escludersi che il de cuius avesse potuto donare alla figlia "beni dei quali non era mai stato proprietario".
L'assunto, spiega la Corte di Cassazione, non può ritenersi corretto, per il fatto che il giudice a quo ha usato come modello la donazione "diretta" e i suoi elementi costitutivi. Per la configurazione di una donazione indiretta, con la quale si perviene al medesimo effetto di una donazione formale ma, per l'appunto, "indirettamente", precisano i giudici di piazza Cavour, "l'impoverimento non può essere inteso come trasferimento di un bene già facente parte del patrimonio del de cuius dalla sua sfera patrimoniale a quella della di lui figlia, ma va considerato quale mancato consapevole esercizio - sorretto da intento liberale - della possibilità di arricchire il proprio patrimonio, in favore della parte che da tale azione ne sarebbe risultata impoverita".