...

Diffamazione aggravata, è integrata da un’offesa arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità

9 agosto 2023

News Regionale - Sicilia ,

In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica e che il delitto di atti persecutori si configura nel caso in cui la vittima, per le reiterate molestie subite, manifesti un perdurante e grave stato d'ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

Laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorrono i presupposti della diffamazione.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 32946/2023. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 28 luglio.

Nella vicenda in esame il ricorrente contestava la riconducibilità della condotta contestata (invio tramite WhatsApp di messaggi e video a sfondo sessuale arrecanti molestia e disturbo) alla fattispecie prevista dall'art. 660 cod. pen., contestando sia la possibilità di estendere la nozione di mezzo telefonico ai mezzi telematici sia la possibilità che un unico invio di messaggi integri il fatto tipico.

La Corte territoriale ha ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen, rilevando come la vastità della platea dei soggetti riuniti nel gruppo telefonico, tutti indistintamente destinatari dell'invio del materiale diffamatorio, rendesse evidente la potenziale attitudine alla propagazione ad un numero maggiore ed indeterminato di soggetti.