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No all’assegno di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne e sposata

10 agosto 2023

News Regionale - Sicilia ,

Interessante provvedimento della Suprema Corte in materia di assegno di mantenimento nei confronti di una figlia, maggiorenne e sposata.

La Corte di Cassazione, ribaltando i precedenti giudizi di merito, ha stabilito che il matrimonio è indice della raggiunta maturità affettiva e personale e, dunque, non può sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore.

Tali rilievi sono contenuti all’interno dell’ordinanza n. 22813/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 27 luglio.

La vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour ha il pregio di delineare con maggiore chiarezza la cornice giuridica entro la quale il figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autonomo, ha diritto all'assegno di mantenimento, a maggior ragione se nel frattempo ha anche contratto matrimonio.

La fattispecie trae origine da un ricorso in Tribunale presentato da un padre che chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia, visto che la stessa, di anni 22 anni all'epoca della concessione dell'assegno, aveva conseguito il titolo di parrucchiera e nel 2017 si era sposata, ma ancora non aveva reperito una occupazione.

Sia il giudice di primo grado che la Corte di appello respingevano la domanda dell'uomo: secondo la motivazione offerta nella pronuncia impugnata, l'uomo non avrebbe assolto l'onere probatorio di provare la colpevole inerzia della figlia nel reperimento di un'occupazione, sebbene da tempo maggiorenne ed in possesso della qualificazione professionale di parrucchiera.

Inoltre, il nuovo nucleo familiare non godeva di indipendenza economica in quanto lo stipendio del marito era insufficiente ed entrambi ancora al mantenimento dei rispettivi genitori.

Secondo i giudici di piazza Cavour, tuttavia, non può non rilevarsi come il matrimonio sia indice di una raggiunta maturità affettiva e personale: in virtù di tale condizione, stante anche il titolo della figlia, non può sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore.