Il figlio ultramaggiorenne che soffre di depressione non ha più diritto al mantenimento se la sua patologia non integra un handicap grave. In sostanza, la sindrome depressiva in sé non è sufficiente a escludere tout court la sussistenza di una capacità lavorativa.
La Cassazione, mediante sentenza n. 23133/2023, ha aderito alla tesi secondo cui la persona quasi trentenne che non cerca lavoro può contare sui sostegni sociali .
A fronte di un breve contratto di lavoro di due mesi del figlio, quasi trentenne, la Suprema Corte ha ravvisato l'espressione di una adeguata condizione psico-fisica per poter accedere al mercato del lavoro. Inoltre, dal ricorso emerge che il figlio avesse presentato volontariamente le dimissioni e come non si fosse più attivato per la ricerca di una nuova occupazione.
Tali rilievi hanno fatto propendere per l'applicazione del principio in base al quale l'obbligo di mantenimento del figlio ultramaggiorenne viene meno quando, conseguita un’ adeguata formazione, il giovane non si impegni a raggiungere una propria fonte di reddito. Tutto ciò non vale se il figlio è affetto da grave handicap. Infatti, in tal caso, sussiste il pieno diritto a essere mantenuto dai propri genitori.
Altrimenti - come sostenuto dal ricorrente - il figlio ultramaggiorenne può contare sui sussidi sociali fermo restando se del caso il suo diritto - inferiore al mantenimento - a ricevere gli alimenti dal proprio genitore.
