...

L’abitazione in cui il figlio minore ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere assegnata al genitore collocatario

23 agosto 2023

News Regionale - Sicilia ,

Nei casi di crisi familiare, nel regolare godimento della casa familiare, il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 23501/2023.

Il provvedimento, emanato dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 2 agosto.

La vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour trae origine da un ricorso ex art. 337-bis c.c., a seguito del quale il Tribunale territorialmente competente regolava l'esercizio della responsabilità genitoriale di due ex coniugi sulle figlie minorenni.

Veniva disposto il collocamento prevalente di queste ultime presso la madre, con l'assegnazione dell'abitazione famigliare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. in suo favore e la condanna del padre al pagamento del contributo al mantenimento delle figlie.

Nei confronti di tale decisione il padre proponeva reclamo, ribadendo quanto già richiesto in primo grado (collocamento paritetico delle figlie presso i due genitori e assegnazione nei suoi confronti dell'appartamento familiare).

La madre si costituiva in appello, chiedendo il rigetto del reclamo avversario e, in via subordinata, il collocamento prevalente delle figlie presso di sé, l'assegnazione dell'appartamento familiare a quest'ultima e la condanna della controparte al pagamento del contributo al mantenimento delle figlie per un importo superiore rispetto a quello disposto in primo grado.

La fattispecie giungeva, dunque, in Cassazione. Secondo la Suprema Corte, qualora dovessero sopraggiungere delle situazioni di crisi familiare, con riferimento al regolare godimento della casa familiare, il giudice deve esclusivamente monitorare il primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era in situazione di unione va, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza.