Mediante un recente provvedimento, la Suprema Corte torna su un argomento piuttosto dibattuto in diversi arresti giurisprudenziali: l’eventuale donazione di una quota societaria.
Il consenso dei soci richiesto dall'art. 2322 del codice civile, precisano i giudici di piazza Cavour, non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione della quota, ma opera come condicio juris per l'opponibilità del trasferimento della quota alla società.
La precisazione, come sopra anticipato, porta la firma della Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 23498/2023.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 2 agosto.
La validità ed efficacia dell'atto di trasferimento rispetto alle parti, anche quali aventi causa a titolo successorio, si pongono su un piano del tutto autonomo e distinto rispetto a quello della circolazione della quota in ambito societario, retta dal principio del consenso che deve essere in ogni caso manifestato in modo esplicito.
