Le spese straordinarie di norma non rientrano nel soddisfacimento dei bisogni ordinari dei figli, che sono "coperti" dall'assegno di mantenimento. E tali possono essere considerate anche le spese per gli studi universitari dei figli maggiorenni privi di un reddito proprio. Tendenzialmente, esse sono suddivise pro quota tra i due genitori. Ma restano valutabili dal giudice le condizioni economiche di entrambi i genitori al fine di modulare diversamente la rispettiva contribuzione. Appare centrale però, nella valutazione della rimborsabilità delle spese straordinarie non preventivamente concordate, l'interesse del figlio nell’operare la scelta che ha determinato la spesa straordinaria. Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, all’interno della sentenza n. 23903/2023, la definizione di straordinarietà della scelta di un percorso di studi costoso presso una rinomata università è un aspetto ormai coperto da giudicato.
Il provvedimento sopra citato è stato depositato lo scorso 7 agosto.
Secondo il Collegio di piazza Cavour, il giudice, in caso di iscrizione ad una università privata molto costosa sostenuta dal genitore collocatario della prole, può decidere di modulare il rimborso da parte dell'altro genitore in base alle condizioni economiche di ciascuno degli ex coniugi e sulla base del concreto interesse e della reale attitudine del figlio a seguire il dato percorso formativo.
Il parametro, in caso di disaccordo, non può essere automaticamente quello che limita il rimborso al costo delle università pubbliche.
Per la Suprema Corte, il giudice di merito non deve escludere la contribuzione straordinaria del genitore non collocatario sulla sola base del fatto che non sia stato preventivamente informato, cioè sulla mancanza di un concreto accordo preventivo.
In tale circostanza può, invece, quantificare la quota di spettanza del genitore, che non ha sostenuto le spese straordinarie ritenute eccessive, in base alla verifica della loro rispondenza allo specifico interesse del figlio ad una data finalità perseguita. Tale finalità può essere la formazione universitaria privata. In questo caso, dunque, si valuta l'entità del contributo all'utilità della scelta operata e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. La Cassazione, infine, esclude che la nascita di un figlio da una nuova relazione possa costituire la base per esonerare il genitore dalla partecipazione alle spese straordinarie per la prole preesistente.
Anche se, a ben vedere, non si tratta di elemento neutro totalmente privo di conseguenze al fine di riconoscere una riduzione del contributo.
Sulla questione specifica delle spese per l'università privata, la Cassazione conclude affermando che la determinazione della specifica contribuzione economica di ciascun genitore va globalmente dedotta considerando i costi dell'università pubblica corrispondente, la possibilità per l'uno o per l'altro di godere di sgravi o detrazioni fiscali o di altri benefici. Fermo restando, evidentemente, il concreto interesse del figlio a quel dato corso di studi superiori.
