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Disposto il collocamento preferenziale presso la madre se questo evita al minore un faticoso pendolarismo

29 agosto 2023

News Regionale - Sicilia ,

In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 24226/2023.

Un cenno meritano i fatti oggetto del provvedimento in questione.

A seguito di ricorso congiunto dei genitori, con provvedimento del 07/03/2019, il Tribunale di Reggio Emilia regolava l'esercizio della responsabilità genitoriale di questi ultimi sul figlio minore, disponendo l'affido condiviso con prevalente e preferenziale e residenza anagrafica presso la madre e prevedendo il diritto del padre a tenere con sé il figlio un week end a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica, con pernottamento presso la casa paterna in entrambe le serate, nonché, nella stessa settimana, il diritto a tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, con pernottamento.

Prevedeva che nella settimana in cui il week-end era di spettanza della madre, il padre avesse il diritto di tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, cui seguiva l'accompagnamento del bambino l'indomani a scuola. Il giudice stabiliva l'obbligo per i genitori, in caso di impegni lavorativi nei periodi di loro spettanza, di interpellarsi reciprocamente in via prioritaria per l'accudimento del minore.

Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c., la madre aveva chiesto la modifica del provvedimento, con riguardo ai tempi di permanenza del figlio presso la casa paterna, adducendo la sopravvenuta non conformità della regolamentazione agli interessi del minore, e, in particolare, l'eccessiva distanza fra l'abitazione della madre/scuola materna dalla casa paterna, che costringeva a impegnativi quotidiani “viaggi” il piccolo. Dal canto suo, il padre aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso, a fronte dell'asserita mancata deduzione ex adverso di un intervenuto mutamento nei presupposti fattuali che avevano determinato il regime inizialmente concordato e chiesto, in via riconvenzionale, la collocazione paritaria del figlio.

I giudici di piazza Cavour, col principio sopra citato, concludono stabilendo il collocamento preferenziale presso la madre, al fine di evitare al minore un faticoso pendolarismo.