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La conservazione del cognome maritale può essere decisa separatamente dalla domanda sullo status

30 agosto 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La domanda di autorizzazione alla conservazione del cognome maritale, in quanto diversa ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento del matrimonio e connotata da un diverso interesse ad agire, ben può, quindi, essere decisa separatamente dalla domanda sullo status.

Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 24111/2023.

Il provvedimento è stato depositato lo scorso 8 agosto dalla prima sezione civile.

La vicenda analizzata dai giudici di piazza Cavour si origina all'interno di un ordinario giudizio di divorzio tra le parti, nel quale la moglie chiedeva, oltre allo scioglimento del matrimonio, anche l'autorizzazione a continuare ad usare il cognome del marito. Il giudice pronunciava sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria per le restanti domande. Avverso tale pronuncia proponeva appello la moglie, lamentando la nullità dell'atto in quanto - a suo giudizio - la pronuncia sullo status non poteva essere scissa dall'autorizzazione a portare il cognome del marito. La Corte d'appello ha ritenuto infondato il gravame, rilevando che la possibilità di separata prosecuzione del processo, testualmente prevista solo per l'ipotesi in cui debba essere accertata la spettanza o la quantificazione dell'assegno di divorzio, è stata ritenuta applicabile, per giurisprudenza costante, anche ai casi in cui restino ancora da definire ulteriori aspetti diversi dal contributo economico, quali l'assegnazione della casa familiare, e tra essi può includersi anche la questione relativa all'utilizzo del cognome del marito da parte della moglie.

La ricorrente propone, pertanto, ricorso in Cassazione, insistendo nell'accoglimento della propria domanda.

Secondo i giudici di piazza Cavour, la domanda di autorizzazione alla conservazione del cognome maritale, essendo diversa ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento del matrimonio ed essendo caratterizzata da un diverso interesse ad agire, può essere decisa separatamente dalla domanda sullo status.