Se i genitori concordano che l'assegnazione della casa familiare riguardi soltanto una porzione di immobile circoscritta, nell'ambito di una unità immobiliare più ampia, il giudice della omologazione deve valutare se risponde all'interesse del minore anche con riferimento alla idoneità concreta del bene a costituire effettivamente un'abitazione che la casa familiare venga così perimetrata.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 24106/2023.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 8 agosto dalla prima sezione civile.
Oggetto dell’ordinanza è la separazione tra due coniugi, in particolare la Suprema Corte si è pronunciata sull’assegnazione parziale della casa familiare, intesa dalle parti come ambiente di vita consueto del minore e non come unità abitativa catastale, in seguito all’assegnazione della stessa da parte del Tribunale interamente alla ex moglie.
Per poter dirimere tale controversia, il Collegio di piazza Cavour ha sottolineato che la soluzione di assegnare al genitore affidatario o domiciliatario della prole soltanto una porzione di una unità immobiliare più ampia, agevolmente frazionabile o già di fatto frazionata, può essere assunta di comune accordo dai genitori, i quali si fanno così interpreti dell'interesse del minore, il che costituisce atto di esercizio della responsabilità genitoriale.
Escludendo dalla assegnazione una o più unità (abitabili o non abitabili, come ad esempio un garage, un lastrico solare) le parti esprimono altresì la volontà di negare il vincolo pertinenziale tra i beni così distinti e individuano quello che è stato effettivamente l'ambiente domestico utile al minore e che, in ragione di tale utilità, deve continuare ad esserlo. Non necessariamente la concordata individuazione del perimetro della casa familiare deve coincidere con il complesso immobiliare nella disponibilità di uno o di entrambi i coniugi e con il dato catastale, purché ovviamente si rispetti quello che è il criterio di ragionevolezza.
