La sentenza dello scorso 25 luglio 2023, n. 22386, della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna nuovamente sul tema della tutela della maternità (e della paternità) in ambito lavorativo.
Con tale provvedimento, il Collegio di legittimità ha dato risposta al quesito relativo all’applicabilità o meno del divieto ex articolo 53 del Dlgs 151/2001 di adibire il genitore al lavoro notturno anche al personale di volo delle compagnie aree.
Nella vicenda in esame, un'assistente di volo ha visto riconosciuto il diritto all'astensione dal lavoro notturno per motivi di genitorialità, dapprima dal Tribunale di Busto Arsizio e successivamente dalla Corte d'Appello di Milano, con conseguente condanna della società datrice di lavoro dall'esimersi di assegnare la lavoratrice a quelle specifiche fasce orarie.
Non condividendo le conclusioni dei giudici di merito, la parte soccombente ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando ben cinque motivi di illegittimità.
Il Collegio ha, pertanto, preso in esame le normative di riferimento, iniziando dal "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità" di cui al Dlgs 151/2001 (articolo 53), passando poi all'analisi del Dlgs 66/2003 di "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (articolo 11), per poi terminare con l'approfondimento del Dlgs 185/2005 recante l' "Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile" (art. 7).
Il Collegio di piazza Cavour ha attentamente analizzato le citate disposizioni, ponendo a confronto i beni della vita che il Legislatore, nelle diverse occasioni, ha inteso tutelare.
Nel confermare le statuizioni della Corte d'Appello di Milano, la Cassazione ha affermato che "la disciplina speciale dettata per il personale di volo con riguardo al lavoro notturno mira a proteggere un bene diverso da quello oggetto delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri e non integra una deroga a quella dettata dall'art. 53 del D.lgs. 151/2001". Inoltre, prosegue la Suprema Corte "il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 185 non esaurisce le fattispecie che il legislatore ha inteso proteggere e che possono presentare profili di incompatibilità con lo svolgimento del lavoro in orario notturno".
Prima norma a venire in rilievo, non a caso da tutti ritenuta fondamento del diritto disputato, è l'articolo 53 del Testo Unico del 2001, che fa espresso divieto di adibire la lavoratrice in gravidanza al lavoro notturno, sino al compimento del primo anno di età del bambino, estendendo la facoltà di astensione anche alla lavoratrice madre di prole di età inferiore ai 3 anni o "in alternativa" al padre convivente e al genitore (madre o padre) unico affidatario del minore fino al compimento dei 12 anni.
In secondo luogo, l'articolo 11 del Dlgs 66/2003, pur ricalcando la disposizione precedente, disciplina le "Limitazioni al lavoro notturno", ponendo l'accento sulla nozione medico-sanitaria di "inidoneità" alla fascia oraria che va dalle 24 alle 6, rinviando ogni ulteriore dettaglio all'autonomia della contrattazione collettiva del settore di riferimento.
Infine, l'articolo 7 del Dlgs 185/2005 disciplina le "Misure di tutela del personale di volo", considerando in maniera ancora più esplicita la salute del lavoratore. La disposizione di cui al comma II, infatti, consente l'assegnazione al lavoro diurno del dipendente che presenti accertate problematiche di salute, legate allo svolgimento di lavoro notturno, rinviando alla nozione di "idoneità" di cui all'articolo 15 del precedente Dlgs 66/2003, a sua volta dedicato al "Trasferimento al lavoro diurno".
In tale ambito, dunque, sono evidenti i diversi obiettivi perseguiti dal Legislatore. Il Dlgs 151/2001 si propone di offrire effettivi strumenti di sostegno, non esclusivamente di natura economica, alla maternità e alla paternità. L'articolo 53 offre quella che i giudici di legittimità, nella sentenza n. 22386/2023, definiscono "una tutela aggiuntiva", al generale divieto di adibire la lavoratrice (o il lavoratore) al lavoro notturno fino al compimento del primo anno di età del bambino. Come emerge dalle chiare parole del Collegio, in questi casi viene data prevalenza all'esigenza di favorire e di rafforzare il legale genitori-figli.
Diversamente, il Dlgs 66/2003 costituisce attuazione delle direttive europee sopra menzionate e predispone una disciplina uniforme dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nell'ottica di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Si tratta però, come ha osservato la Cassazione, di una normativa generale che, per utilizzare le parole della decisione 22386/2023, "non esaurisce le fattispecie che il legislatore ha inteso proteggere" dai rischi e dalle situazioni di incompatibilità derivanti dal lavoro notturno.
