Dopo un’estate allarmante, visti i recentissimi fatti di cronaca che, da un lato, hanno coinvolto, sia quali vittime, sia quali aggressori, soggetti minorenni, e dall’altro hanno determinato un incremento del numero delle donne uccise per mano del partner nel 2023, si registrano due interventi normativi, nel tentativo, da parte dello Stato, di arginare fenomeni criminosi che, benché tragicamente strutturali al tessuto sociale italiano, hanno raggiunto livelli emergenziali tali da richiedere un argine incisivo.
Così è arrivato il via libera definitivo, da parte dell'Aula della Camera, al Ddl di modifica al “codice rosso”, licenziato a Montecitorio con 200 voti a favore, nessuno contrario e 61 astenuti; successivamente, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge introduttivo di misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.
Quanto al primo profilo, la disciplina si inserisce nel quadro delineato dal c.d. “codice rosso” ex l. 69/2019, tramite l’approvazione di un unico articolo con cui si propone di:
- velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di
femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
- rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
- rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
- migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
Undici i “campi di interesse”: che vanno dal rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del questore al potenziamento delle misure di prevenzione; dalla velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare al conferimento ai Procuratori dirigenti presso i Tribunali di nuove attribuzioni con la previsione dell’obbligo di individuare uno o più Aggiunti per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e della possibilità di avocare a sé le indagini, con eventuale assegnazione ad altro inquirente, qualora i sostituti assegnatari non procedano con speditezza all’ascolto della persona offesa.
Ancora si prevede la contrazione di termini per la valutazione delle esigenze cautelari (30 giorni per il PM e 30 giorni per il GIP) e l’applicazione di sanzioni penali qualora i provvedimenti che rispondono a dette esigenze vengano violati. Si prevede altresì l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta violenta contro le donne
Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato ed infine è introdotta, nei processi penali, una provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime di violenza sessuale, lesioni personali gravissime, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
In ordine al secondo profilo (misure di contrasto al disagio giovanile) il Consiglio dei Ministri il 7 settembre 2023 ha approvato un decreto legge cd. “Caivano”, introducendo, in un’ottica repressivo – preventiva, tutta una serie di norme, con lo scopo dichiarato di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti illeciti.
Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre misure accessorie (come l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune), si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali può essere disposto il c.d. “Daspo Willy”, aumentando di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati; si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per alcuni reati e si inaspriscono, fino a raddoppiarle, le sanzioni relative; si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’“avviso orale” reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.
Si legittima il Questore a proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni, quando il loro uso è servito per la realizzazione di condotte che hanno determinato l’ammonimento e si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’ammonimento, la sanzione penale prevista per i maggiorenni; si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia di cyber-bullismo, e si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni, abbassando nel massimo la pena necessaria all’applicazione delle misure cautelari.
Si intensifica la comunicazione tra Procure Ordinarie e Procure minorili nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, al fine di interrompere le situazioni di pregiudizio che riguardano i minori, favorendo iniziative di protezione e tutela da parte dei TM.
Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga, ma si guarda anche al suo percorso rieducativo nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria
Si rafforza l’offerta educativa nelle scuole del Meridione, caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo; si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate e si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico, introducendo una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione e si accompagna tale previsione alla sanzione, per chi esercita la responsabilità genitoriale, della perdita del diritto di percepire l’assegno di inclusione.
Si prevede, infine l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare gratuitamente la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di servizi.
AIAF, da sempre impegnata con tutti i suoi associati nel contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, ovvero coinvolgente minori di età (come agenti o parti offese) è consapevole che il solo inasprimento delle pene non è sufficiente: occorre affiancare agli interventi normativi disposti, di cui si riconosce il merito dell’incisività e dell’immediatezza, altri più generali, sistematici e strutturali. La violenza, comunque declinata ha radici profonde, che la sola norma penale non è in grado di debellare. Sempre di più AIAF è convinta che occorra un cambio di mentalità, un intervento profondo nel tessuto culturale dell’intero Paese, un rinnovato sguardo alle relazioni affettive, ai rapporti tra i generi, all’accoglienza dell’altro, al senso d’umanità che deve pervadere ogni forma dell’agire umano. AIAF rinnova la propria determinazione a coinvolgere non solo gli operatori sociali, sanitari e di giustizia in percorsi condivisi di formazione e di reale cambiamento, ma anche le famiglie ed i minori, consapevole che la scuola, sin dall’età più tenera, non il carcere, né gli istituti di prevenzione e pena, sia l’unica vera strada per il cambiamento e l’unica chance per le giovani generazioni per attivare per sé e per gli altri un futuro possibile.
