In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall'articolo 574-bis del codice penale la condotta del genitore che porti con sé all'estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest'ultimo l'esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all'estero sia di breve periodo.
Il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all'articolo 574 del codice penale.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, in una recente sentenza.
Il provvedimento n. 36844/2023 è stato emesso dalla quinta sezione penale e depositato lo scorso 5 settembre.
Il reato di cui all'articolo 574 bis c.p., precisano i giudici di piazza Cavour, è integrato dalla condotta di "abductio" o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, cui consegua l'impedimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Esso è connotato, rispetto a quello di cui all'art. 574 c.p., dall'elemento specializzante costituito dal trasferimento o trattenimento all'estero, che vale a renderlo più grave.
La sottrazione è sottesa a quella stessa condotta, in quanto da essa discenda l'impedimento in tutto o in parte delle prerogative inerenti alla responsabilità genitoriale: l'art. 574-bis esplicita dunque la nozione di sottrazione, ulteriormente qualificandola attraverso le modalità e gli specifici effetti della condotta.
