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LEGITTIMO IL CUMULO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ANCHE IN CASO DI PROCEDIMENTO CONGIUNTO

15 settembre 2023

News Regionale - Lazio ,


Sull’ammissibilità del cumulo della domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto si è espresso chiaramente il Tribunale di Verona partendo da una delle prime applicazioni della Riforma Cartabia nel diritto delle relazioni familiari, in cui i ricorrenti chiedevano fosse pronunciata la sentenza di separazione consensuale alle condizioni da loro esplicitate nell’atto introduttivo e, successivamente, la sentenza di scioglimento degli effetti civili del predetto matrimonio senza rendere palesi le condizioni da loro stabilite.

La prima Sezione del Tribunale di Verona con la sentenza del 20 Giugno del 2023 è intervenuta su un aspetto che ha diviso la dottrina e che è stato oggetto persino di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. peraltro molto recente.

Secondo i sopraccitati giudici di merito, la normativa di cui all’art. 473 bis. 51 c.p.c. fa sì che possano essere cumulabili, per la sua portata generale, tutte le domande dell’elenco riportato dal suesposto articolo di legge purchè fra loro compatibili.

La Riforma Cartabia rappresenta ulteriormente un passo in avanti rispetto a quelli già compiuti con la penetrazione nel nostro ordinamento della negoziazione assistita volontaria nella materia matrimoniale che ha contribuito al superamento del principio di indisponibilità di diritti in tale sfera del panorama normativo.

Il Tribunale di Verona ha stabilito che non rappresenta un limite ostativo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti l’assenza di un iter univoco da seguire nella fase successiva alla pronuncia di separazione, perché la stessa situazione è riscontrabile anche nei procedimenti giudiziali in cui siano cumulate le stesse domande. In questi ultimi casi la soluzione è stata quella di adottare una sentenza, ovviamente parziale, di omologa della separazione e in aggiunta un’ordinanza di rimessione sul ruolo per la fase divorzile, innanzi al giudice relatore, in un’ udienza da tenersi almeno dopo sei mesi dall’omologa della separazione.

Lo stesso percorso logico e di conseguenza processuale può essere delineato per i ricorsi congiunti in cui vengano richieste sia la domanda di separazione sia quella di divorzio.


A cura dell’avv. Emanuele Cecchetti