Per le notifiche degli atti processuali dirette a imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 166 del codice di procedura penale, che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta all’interno della recente ordinanza, la n. 34780/2023.
Il provvedimento è stato depositato dalla seconda sezione penale lo scorso 9 agosto.
Non sussiste, si legge in ordinanza, alcun obbligo a pena di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio penale all'amministrato di sostegno con le forme dell'interdetto di cui all'art. 166 cod. proc. pen. e ciò sempre che non vi sia stato un accertamento incidentale di incapacità da parte del giudice che procede ai sensi dell'art. 71 del codice di procedura penale.
