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Maltrattamenti o comuni liti familiari, il punto della Cassazione

21 settembre 2023

News Regionale - Sicilia ,

Per poter distinguere una condotta penalmente sanzionabile in termini di maltrattamenti rispetto a comportamenti che connotano una comune “lite familiare”, si deve tener conto della condizione di ordinaria gerarchia in cui si iscrivono tali condotte, atteso che, se le parti si trovano in posizione paritaria e si confrontano, seppure con veemenza, su un piano di riconoscimento e accettazione reciproca non ci saranno gli elementi essenziali del reato di cui all'art. 572 c.p.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno della recente sentenza n. 37978/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 18 settembre dalla sesta sezione penale.

L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di maltrattamenti commessi nei confronti dell'ex convivente. Il giudice fondava la propria decisione innanzitutto sulla testimonianza della persona offesa, costituitasi parte civile, che ha ripercorso le diverse denunce sporte per le continuative violenze subite dal convivente, iniziate quando la donna, incinta al quarto mese di gravidanza, aveva chiesto conto al soggetto in questione se fosse padre di un figlio, come rivelatole dalla ex fidanzata del fratello.

L’uomo veniva assolto in appello, in quanto secondo la Corte di merito le condotte attuate dallo stesso, seppur sussistenti, non lasciavano emergere una situazione di «sistematica sopraffazione», ma soltanto un «altalenante rapporto» di coppia, in cui si inseriva stabilmente la gelosia della persona offesa.

Quest'ultima, costituitasi parte civile nel procedimento, proponeva ricorso ai soli effetti civili, deducendo violazione di legge con riguardo alle norme in tema di valutazione della prova.

Tema centrale della fattispecie esaminata dalla Suprema Corte era comprendere se le condotte attuate dall’uomo potessero rientrare nell’alveo dei maltrattamenti ovvero integrassero soltanto delle comuni liti familiari.

I giudici di piazza Cavour concludono statuendo che al fine di differenziare una condotta penalmente sanzionabile in termini di maltrattamenti rispetto a comportamenti che determinano una comune “lite familiare” occorre tener conto della condizione di ordinaria gerarchia in cui si iscrivono tali condotte.

Se le parti si trovano in posizione paritaria e si confrontano, seppur con una certa veemenza, su un piano di riconoscimento e accettazione reciproca, non ci saranno gli elementi essenziali del reato di cui all'art. 572 c.p.

Il delitto di maltrattamenti, nel caso in esame, è stato illogicamente scambiato dalla sentenza impugnata con le liti familiari.