La convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno di una recente ordinanza. Il provvedimento, n. 24183/2023, è stato depositato l’8 agosto dalla prima sezione civile.
La Corte di Cassazione affronta in tale fattispecie il complesso tema della delibazione della sentenza ecclesiastica di declaratoria della nullità del matrimonio concordatario, nel caso in questione chiesta dal ricorrente, che così impugnava l'ordinanza della Corte di Appello di Milano n. 2393 del 9 novembre 2020, che ne aveva rigettato la domanda.
La Suprema Corte, respinti i primi tre motivi di impugnazione in quanto ritenuti inammissibili, considera fondato e, pertanto, accoglibile il quarto motivo in cui si eccepisce il difetto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, in quanto il giudizio di delibazione non costituisce un giudizio di impugnazione.
Rileva il Collegio di piazza Cavour come non esista alcuna evidenza del fatto che la nullità matrimoniale accertata dal Tribunale ecclesiastico sia coincidente con taluna delle nullità previste dal codice civile: dalla sentenza impugnata filtra, a ben vedere, unicamente la dichiarazione di nullità del matrimonio per "incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio della donna". Formula, questa, che non consente di affermare alcunché quanto alla valorizzazione, da parte del Giudice ecclesiastico, di taluno dei vizi genetici presi in considerazione dall'ordinamento civile.
Il ricorso viene dunque accolto limitatamente al quarto motivo, con cassazione dell'ordinanza impugnata e con disposizione di rimozione dalla predetta pronuncia della attestazione relativa all'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Con riferimento al ricorso per cassazione proposto, la Corte dà atto, ai sensi del precitato art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
