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No all’asilo privato solo perché il papà può pagarlo

26 settembre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

No all’asilo privato soltanto perché il papà può permetterselo, sì al ricorso della mamma: non basta, invero, che l’istituto sia migliore della scuola pubblica, conta l’interesse del bambino. Lo puntualizza la Suprema Corte nella ordinanza n. 26820/2023. Il provvedimento è stato pubblicato in data 19 settembre.

Il bambino degli ex conviventi non va iscritto all’asilo (e nido) privato soltanto perché l’istituto deve ritenersi migliore della scuola pubblica e il padre è disposto a pagarne la retta. E ciò in quanto nella scelta fra le proposte educative conta sempre l’interesse morale e materiale del minore: nella scuola primaria e dell’infanzia, ad esempio, può essere preferibile per il bambino frequentare una struttura del suo quartiere per evitare lunghi spostamenti e in prospettiva avere gli amichetti in zona.

Accolto, dunque, dal Collegio di piazza Cavour il ricorso proposto dalla mamma dopo che la Corte d’appello aveva respinto il reclamo, confermando l’iscrizione del minore alla scuola primaria e dell’infanzia privata caldeggiata dal padre e autorizzata dal Tribunale.

Secondo la Cassazione, il provvedimento adottato ex articolo 709 ter Cpc è ricorribile per cassazione perché la scelta fra la scuola pubblica e quella privata incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e stabilità, per quanto l’efficacia sia circoscritta nel tempo, cioè all’iscrizione all’anno scolastico.

Errano, stando ai rilievi della Suprema Corte, i giudici del merito a basare la decisione sulle caratteristiche dell’istituto privato, che presenta un giardino e offre la possibilità di svolgere attività extracurricolari.

La questione della distanza da casa risulta liquidata sul mero rilievo che la famiglia vive in un piccolo centro urbano: il bambino, invece, si ritroverebbe a creare la sua prima rete sociale in un rione e in un ambiente sociale diversi dal suo.

Trova ingresso la censura della mamma, secondo cui la decisione è fondata solo «sul potere economico» di chi sostiene i costi della retta, cioè il padre. E mentre la scuola pubblica è una «scelta neutra», la frequenza di quella privata richiede «l’adesione a orientamenti educativi oltre che didattici che possono non essere condivisi dai genitori». In estrema sintesi: la decisione non risulta adottata sul best interest del minore, che costituisce l’unico criterio legale di valutazione in base al quale il giudice deve scegliere fra le due proposte educative. La parola, dunque, per la vicenda in questione passa al giudice del rinvio.