Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 709 ter cpc dalla Corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere la controversia insorta tra genitori avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno una scuola dell'infanzia pubblica piuttosto che privata, è ricorribile in Cassazione: ciò in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e stabilità.
Lo puntualizza la Suprema Corte nella ordinanza n. 26820/2023. Il provvedimento è stato pubblicato in data 19 settembre.
In caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.
Nel caso, di iscrizione ad una scuola primaria e dell'infanzia il giudice deve valutare non solo l’offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore.
Nella vicenda in esame, dunque, no all’asilo privato soltanto perché il papà può permetterselo, sì al ricorso della mamma: non basta, invero, che l’istituto sia migliore della scuola pubblica, conta l’interesse del bambino.
Sintetizzando, la decisione non risulta adottata sul best interest del minore, che costituisce l’unico criterio legale di valutazione in base al quale il giudice deve scegliere fra le due proposte educative.
