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No all'assegno per il "figlio adulto": vale il "principio di autoresponsabilità

28 settembre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nuovo provvedimento della Corte di Cassazione in materia di mantenimento del figlio adulto. La tematica dei cd. bamboccioni è passata diverse volte sotto la lente d’ingrandimento della Suprema Corte. Recentemente, con sentenza n. 26875/2023, il Collegio di Piazza Cavour è tornato a formulare dei rilievi in materia. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 20 settembre.

In tema di assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento. Tale onere è ancora più gravoso per il figlio adulto, in virtù del principio di autoresponsabilità.

Per la Cassazione, dunque, il richiedente deve provare di averne diritto. Non è poi giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa dell'occupazione desiderata. La malattia del genitore può giustificare un ritardo nell'autonomia ma non l'elisione dei doveri verso se stesso.

Con tre principi di diritto, la Suprema Corte pone altrettanti punti fermi nella dibattuta questione dei limiti al mantenimento dei figli maggiorenni. La Prima Sezione civile, accogliendo parzialmente il ricorso di un papà contro l'obbligo sancito dalla Corte di appello di corrispondere un assegno di 350 euro alla figlia ormai adulta e diplomata, ha richiamato un principio di "autoresponsabilità del figlio verso se stesso" e chiarito che è il richiedente a dover dimostrare di avere diritto all'aiuto. E che neppure può essere dirimente (come nel caso affrontato) la malattia del genitore, bisognoso di particolare accudimento, che può giustificare soltanto dei "ritardi" nel conseguire l'autonomia economica ma non può certamente condurre all'annullamento dei "doveri verso sé stesso", anche in considerazione della vita futura del figlio.

Al contrario, il giudice di secondo grado aveva affermato come gravasse sull'obbligato l'onere di provare il venire meno dei presupposti del mantenimento.

Ed aveva ritenuto che i requisiti permanessero pur avendo la figlia, nata nel 1989, conseguito nel 2008 il diploma di odontotecnico, senza poi ricercare un lavoro coerente, ma decidendo di iscriversi alla facoltà di Scienze del Turismo, senza sostenere per tre anni alcun esame, e poi a quella di Filosofia, Lettere e Scienze umanistiche, dove in due anni aveva fatto un unico esame, per cui a quasi dieci anni dall'iscrizione non aveva ancora conseguito la laurea triennale.

La Suprema corte, con riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, puntualizza in modo inequivoco che "l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro". Ma la Corte dettaglia anche i diversi casi: "se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa».

I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.

E sempre i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, rileva la Corte, circoscrivono l'obbligo "per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel "figlio adulto", che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sé stesso, anche in vista della propria vita futura.