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Cassazione Ordinanza 231333 del 31/07/2023 NESSUN MANTENIMENTO AL FIGLIO DEPRESSO

2 ottobre 2023

News Regionale - Lazio ,


Con l’Ordinanza 231333 del 31/07/2023 la Suprema Corte ribadisce il principio più volte enunciato secondo cui "Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso" (cfr. Cass. n. 29264/2022; Cass. 38366/2021).

Nel caso di specie la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Tivoli adito in sede di modifica delle condizioni di divorzio, aveva ritenuto sussistente il diritto del figlio quasi trentenne alla percezione del mantenimento in ragione delle condizioni psicopatologiche che lo affliggevano tali da influire sulla sua difficoltà ad attivarsi efficacemente per reperire e svolgere un’attività lavorativa.

Avverso la decisione della Corte di Appello veniva proposto ricorso per Cassazione all’esito del quale gli Ermellini hanno statuito che il principio sopra enunciato non soffre eccezioni “ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento”. Ciò sul presupposto che in tale ultima fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio maggiorenne non autosufficiente, lo stesso ben potrebbe richiedere, ove sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti, i quali rappresentano un "minus" rispetto all'assegno di mantenimento.

A cura dell’Avv. Valentina Merli