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LA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO PREDICA UN GIUDIZIO PROGNOSTICO SULLA CAPACITA’ DEL SINGOLO GENITORE DI CRESCERE ED EDUCARE IL FIGLIO

9 ottobre 2023

News Regionale - Lazio ,

LA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO PREDICA UN GIUDIZIO PROGNOSTICO SUL LA CAPACITA’ DEL SINGOLO GENITORE DI CRESCERE ED EDUCARE IL FIGLIO E UN ATTENTO BILANCIAMENTO TRA INTERESSE DEL MINORE IN PROSPETTIVA FUTURA E SOFFERENZA IMMEDIATA

La Suprema Corte , con l’Ordinanza n. 26796 del 19.0 9.2023 , è t ornata ad esprime rsi sull’ affidamento esclusivo ed ha ulteriormente precisato che “ il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell’art 337-ter cc, è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore ( cfr Cass n. 21425 del 2022) ” .

Il Supremo Collegio , appl icando detto principio, ha cassato la decision e della Corte territoriale che aveva disposto l’affido esclusivo del minore alla madre per insussistenza dei presupposti per l’affido condiviso ma non aveva dato conto , in positivo, della idoneità del genitore affidatario e, in negativo, della inidoneità educativa dell’altro genitore, e nemmeno aveva considerato quali avrebbero potuto essere le ripercussioni sull’assetto cognitivo del minore di una duratura sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con il padre.

A tale riguardo il Collegio osserva che l’autorità giudi ziaria impegnata a scegliere la tipologia di affidamento deve porsi il problema del se privilegiare l’interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata. L’operazione richiede un difficilissimo bilanciamento e la scelta della prospettiva f utura potrà essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lun go periodo mentre dalla scelta opposta deriverebbe un da nno elevato, sempre che la sofferenza nel breve periodo del minore appaia superabile senza lasciare strasci chi troppo traumatici .

A cura dell’Avv. Federica Gigli