Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2. Resta ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 27634/23. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 29 settembre dalla terza sezione civile.
Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che i due coniugi avevano concesso in comodato gratuito al figlio la mansarda, di loro proprietà, sita nello stesso immobile dove essi vivevano. Successivamente, anche la nuora andava a vivere nell'appartamento mansardato e la famiglia si allargava con la nascita di due figli. Il matrimonio, tuttavia, finiva con il divorzio dei due giovani e la casa coniugale veniva assegnata all'ex moglie, con collocazione dei figli minorenni. I nonni agivano dunque nei confronti dell'ex nuora per ottenere il rilascio della mansarda deducendo di avere la necessità di rientrare nel possesso della stessa per adibirla ad abitazione di una badante e della relativa famiglia, essendo bisognosi di assistenza 24 ore al giorno.
Nella vicenda in esame, inutile per i nonni invocare la necessità di adibire i locali ad abitazione della badante (e della sua famiglia), la cui assistenza appariva ormai necessaria per l’avanzare dell’età e l’invalidità dei proprietari. Decisivo, secondo i giudici di merito, il fatto che l’abitazione possedesse ben 23 stanze.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, ha correttamente applicato il principio sopra esposto ritenendo non applicabile il disposto di cui all'art. 1809 c.c., comma 2: non soltanto perché con il passare degli anni l'insorgere di malattie e la necessità di una particolare assistenza non rappresenta affatto una condizione imprevedibile ed impreveduta ma anche e soprattutto perché l'abitazione dei comodanti constava di "ben 23 stanze".
