Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell’interdetto, cosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 27691/2023. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 2 ottobre.
Il provvedimento oggetto di impugnazione riguardava il divieto di contrarre matrimonio imposto dal giudice tutelare ad un beneficiario di amministrazione di sostegno.
La compagna dell'amministrato aveva effettuato le pubblicazioni relative al loro matrimonio sulla base di una procura speciale rilasciatale dall'uomo.
L'amministratore di sostegno, tuttavia, si era opposto alla celebrazione di detto matrimonio e nel relativo procedimento erano intervenuti volontariamente i figli dell'uomo, associandosi alla richiesta di sospensione, mentre la compagna si era costituita sostenendo la correttezza dell'iter intrapreso con le pubblicazioni ed evidenziando l'effettiva volontà di contrarre matrimonio da parte dell'uomo.
Secondo i giudici di piazza Cavour, in ragione delle significative differenze che intercorrono tra l'amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole) e l'interdizione (volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell'interesse dei suoi familiari), il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall'art. 85 c.c. per l'interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all'interesse dell'amministrato.
