L'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione, non dalla data della proposizione della domanda.
Ciò in quanto si tratta di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie emesse dal Presidente, le quali hanno natura cautelare.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 19625/2023.
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario, si legge nel provvedimento, deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica.
Essa, concludono i giudici di piazza Cavour, deve essere idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore di vita economico e sociale goduto in precedenza dalla famiglia.
