Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa lo scorso 21 settembre 2023, è tornato sulla tematica dell’assegnazione della casa coniugale.
Come è noto, l'assegnazione della casa familiare è disciplinata dall'art. 337-sexies c.c., secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli».
Si tratta, pertanto, di un istituto volto alla tutela dei figli, ancorché il destinatario della assegnazione sia un genitore.
Nella vicenda esaminata dal tribunale siciliano è venuta meno la coabitazione con la figlia, per essere quest’ultima convolata a nozze. La stessa, inoltre, si era trasferita in altro Comune e aveva anche trovato un impiego.
Alla luce di ciò, ha concluso il Tribunale, sono venuti a mancare tutti i presupposti in materia.
