La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40698 del 5 ottobre 2023, ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’obbligo del genitore di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minori sorge con la nascita degli stessi, anche nel caso in cui il riconoscimento del loro “status” consegua all’accertamento giudiziale, che produce i propri effetti retroattivamente.
Il genitore, dunque, è obbligato a procurare i mezzi di sussistenza ai figli sin dalla loro nascita, indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, anche se il riconoscimento dello status dovesse intervenire in un momento successivo.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, all'imputato veniva contestato il reato di cui all'art. 570 c.p., per avere omesso di corrispondere alla figlia minore denaro o altre utilità idonee al soddisfacimento dei suoi bisogni primari.
Secondo la sentenza in esame, l’obbligo del genitore “naturale” di concorrere al mantenimento del figlio ha origine al momento della nascita di questi, anche se la filiazione sia accertata successivamente con sentenza.
La pronuncia dichiarativa della filiazione nata fuori dal matrimonio produce gli effetti costitutivi del riconoscimento ex art. 254 cod. civ. e comporta per il genitore, ai sensi dell’art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione “matrimoniale”, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 del codice civile.
Riprendendo costante e consolidata giurisprudenza, i Giudici della Suprema Corte hanno poi affermato che “anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita“.
La Corte ribadisce che, comunque, è l’accertamento dello status di figlio naturale che costituisce il presupposto per l’esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è certezza su questo.
Del resto, ai sensi dell’art. 258 cod. civ., il riconoscimento ha effetto unicamente per il genitore che ebbe ad effettuarlo; l’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori, come è noto, non può contenere indicazioni relative all’altro, e, qualora queste indicazioni siano riportate, risultano senza effetto.