Con ordinanza n. 27522/2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in tema di adozione, affermando che, a differenza della quasi totalità delle decisioni che competono al giudice civile (chiamato a dirimere una lite, attraverso la valutazione di fatti già accaduti), in quelle nelle quali rileva l’interesse del minore lo stesso è chiamato a pronunciarsi, pur tenendo conto degli eventi passati, scegliendo la soluzione migliore in futuro per un determinato minore.
In altri termini, qualsiasi decisione o azione che riguardi una persona minore di età deve essere orientata a perseguire principalmente il suo benessere psico-fisico.
I giudici di piazza Cavour rammentano come la L. n. 173 del 2015, n. 173 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare), abbia valorizzato l'interesse del minore alla conservazione di legami affettivi che sicuramente prescindono da quelli di sangue, attraverso l'attribuzione di rilievo giuridico ai rapporti di fatto instaurati tra il minore e la famiglia presso cui vive.
Il legislatore, inoltre, ha introdotto, nell'adozione in casi particolari di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, una pluralità di percorsi che conducono alla genitorialità adottiva, incentrati sulla continuità delle relazioni con i genitori biologici o comunque con il nucleo parentale originario.
