In una recente sentenza, il Tribunale di Treviso ha riconosciuto un assegno divorzile a una moglie che, a causa dell'emergenza da Covid- 19, aveva visto ridursi in modo sensibile lo stipendio mensile, fino a percepire un reddito “assolutamente modesto e precario”.
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In una recente sentenza, il Tribunale di Treviso ha riconosciuto un assegno divorzile a una moglie che risultava percepire un reddito “assolutamente modesto e precario”.
La signora, assunta da una cooperativa, svolgeva attività di sostegno per studenti portatori di handicap, con orari di lavoro mutevoli a seconda delle esigenze che di anno in anno manifestavano gli istituti scolastici, ritraendo una retribuzione di circa 10.000 euro l’anno.
A causa delle restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19, che avevano comportato una sensibile riduzione dell’impegno lavorativo, la moglie aveva subito una drastica diminuzione del già modesto stipendio, che, dalle ultime buste paga, risultava pressoché dimezzato.
Il Tribunale, valorizzando la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio, tenuto conto dei pesanti effetti dell’emergenza sanitaria sulla situazione economica della signora, ha riconosciuto in suo favore, a carico del marito, un contributo mensile di 400,00 euro.
I giudici non hanno viceversa riconosciuto all’assegno alcuna funzione perequativo-compensativa: la moglie non aveva infatti né allegato né dato prova in giudizio di aver sostenuto dei sacrifici sotto il profilo lavorativo per prendersi cura della famiglia e contestualmente permettere al marito di dedicarsi alla propria realizzazione professionale.
