La Cassazione con l'ordinanza n. 28446 del 12.10.2023 ritorna sull'argomento stabilendo che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, i quali si possono rivolgere in via sussidiaria agli ascendenti solo quando entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti per farvi fronte.
Occorre però che l'inadempimento di un genitore sia dovuto alla mancanza di mezzi di sussistenza e non alla sua volontà di sottrarsi ai primari obblighi di cui all'art. 316 bis c.c., comma 1 e che, nel contempo, anche l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le proprie sostanze e le proprie capacità reddituali.
A cura dell’Avv Lilia Ladi
