Con l’ordinanza in esame il Tribunale civile di Viterbo ha accolto il ricorso promosso in via d’urgenza, tramite la difesa della scrivente, da una cittadina extracomunitaria e da un cittadino italiano contro il Comune di Viterbo, Ufficio Anagrafe, che si era iniquamente rifiutato di registrare il loro contratto di convivenza, validamente stipulato, in quanto la partner straniera era priva di permesso di soggiorno e, dunque, del requisito della medesima residenza anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 223/1989 e 1, comma 37, della l. n. 76/2016.
Alla base del proprio diniego tale Ente pubblico territoriale ha principalmente posto la Circolare del Ministero dell’Interno n. 78/2021 che a sua volta richiama il parere formulato in materia dall’Avv ocatura Generale dello Stato secondo cui la dichiarazione anagrafica e, quindi, la regolarità del soggiorno dei richiedenti hanno natura costitutiva in quanto sono presupposti necessari per la valida costituzione e conseguente registrazione di una convivenza di fatto legalizzata.
In accoglimento del ricorso proposto a divergenti conclusioni è tuttavia pervenuto con la richiamata ordinanza il Tribunale di Viterbo, in linea con la preponderante giurisprudenza sovrannazionale e nazionale che si è sviluppata in questi ultimi anni sulla problematica in oggetto a fronte delle molteplici controversie nel mentre instauratesi tra privati e Comuni locali (cfr., ex multis, Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008; Cass. civ. ord. n. 3210/2011; Trib. di Genova, ord. n. 874/2022; Trib. di Modena, ord. n. 370/2020; Trib. di Bologna, ord. n. 21280/2020 e Trib. di Milano, sez IX, ord. del 31.05.2016, est. Dott. Buffone).
L’adita Autorità giudiziaria, nel disattendere il parere di cui alla rammentata Circola re Ministeriale, ha asserito che la convivenza, o meglio la famiglia di fatto, è un istituto avente carattere intrinsecamente fattuale, con la conseguenza che il relativo perfezionamento, al pari degli effetti giuridici inter partes e verso terzi, si produce a prescindere da una sua formalizzazione, come chiaramente emerge dal disposto dell’art. 1, comma 36 della legge n. 76/2016.
Sebbene l’art. 1, comma 37 della l. cit. disponga che: “(...)per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223” , tuttavia, l’iscrizione ivi prevista della convivenza di fatto all’ anagrafe ha natura non costitutiva ma meramente dichiarativa, sicché non incide sull’esistenza del vincolo che sussiste a prescindere da tale iscrizione la quale può rilevare soltanto nei rapporti con i terzi, rappresentando fonte di prova privilegiata. La dichiarazione anagrafica, pertanto, è un elemento per accertare la stabile convivenza e non il suo presupposto.
Si è altresì chiarito che la legislazione italiana, nella misura in cui da un lato richiama la necessità di “documentazione ufficiale” per l’attestazione di convivenza e, dall’altro, in sostanza, richiede la disponibilità preventiva di un permesso di soggiorno (al cui rilascio peraltro osta la mancanza d’iscrizione anagrafica), non garantisce l’effetto utile di agevolare la libera circolazion e e il soggiorno sicché non può che procedersi a una interpretazione del diritto interno conforme alla normativa europea e, in particolare, al principio espresso dalla direttiva 2004/38/CE, che con riferimento alla definizione di familiare del cittadino dell’U.E. risulta peraltro self - executing, nonché all’art. 8 della CEDU che, nel riconoscere il diritto al rispetto della vita privata e familiare, valorizza anche i vincoli non formalizzati.
In coerenza con il carattere squisitamente fattuale della convivenza e in conformità al favor che la disciplina sovrannazionale accorda alla vita familiare, il soggetto che ha costituito una stabile relazione affettiva con un cittadino dell’U.E. deve essere considerato un “familiare” di quest’ultimo, a prescindere dall’intervenuta formalizzazione del vincolo, non potendo l’attestazione cui fa riferimento l’art. 3, comma 2, della direttiva 2004/38/CE coincidere con la registrazione della dichiarazione anagrafica di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 22 3/1989. Saranno invero i membri di una famiglia di fatto ad attestarne l’esistenza all’Autorità dello Stato Membro cui compete l’esame approfondito della situazione personale dei dichiaranti ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 30/2007 e la verifica degli ulteriori requisiti per la registrazione della dichiarazione.
Ne consegue che, ove sia stata costituita una famiglia di fatto, purché validamente accertata, lo status di familiare precede e prescinde dalla registrazione della dichiarazione anagrafica che costituisce estrinsecazione di un diritto e di un obbligo di cui il familiare, in quanto tale, è già titolare. Il partner extracomunitario di cittadino residente in un Comune nazionale ha dunque diritto a ottenere il riconoscimento della situazione di fatto me diante l’iscrizione nel registro della popolazione residente di detto Comune e nello stato di famiglia del convivente ove sia presentata dichiarazione di costituzione di nuova convivenza (contemplata dall’art. 13, comma 1, lett. b) del DPR n. 223/89) e pur in assenza di permesso di soggiorno.
A cura dell’Avv. Elisa Tosini
