Per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che l’art. 316-bis cod. civ. prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis, comma 1, del codice civile.
Nel contempo, occorre che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 28446/2023. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 12 ottobre.
Prima di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, precisano i giudici di piazza Cavour, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere in proprio alla situazione, sia agendo in giudizio nei confronti del coniuge separato affinché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento delle figlie, sia sfruttando la propria capacità di lavoro.
