Con riguardo all'onere probatorio gravante sull'imputato che richieda l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto, occorre un particolare rigore, da parte del giudice, nella valutazione della sussistenza dello stato di "assoluta indigenza", senza tale onere, tuttavia, non può spingersi sino al punto di pretendere una sorta di prova legale di detto stato, mediante la produzione di autocertificazione attestante l'impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le esigenze di vita.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 42865/2023.
Il provvedimento della quarta sezione penale è stato depositato lo scorso 20 ottobre.
Respinta, dunque, l'istanza avanzata da un uomo condannato a de oltre cinque anni di reclusione e costretto ai domiciliari.
I giudici di piazza Cavour precisano che occorre considera re la presenza, all'interno del nucleo familiare, di altri soggetti abili al lavoro.
Disattesa, pertanto, la tesi difensiva secondo cui il detenuto debba essere posto in condizione di provvedere alle proprie esigenze di vita, senza gravare sul bilancio familiare.
