Nell'ipotesi in cui si debba procedere all'audizione di un minore vittima di abusi, il rispetto dei protocolli operativi previsti dalla Carta di Noto non costituisce un vincolo metodologico che debba essere rispettato dal giudice a pena di inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita .
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione , all’interno della sentenza n. 43225/2023.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 24 ottobre.
Invero, precisano i giudici di piazza Cavour, tali metodiche si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire non solo l'attendibilità delle dichiarazioni del minore, ma anche, se non soprattutto, a tutelare, attraverso l'utilizzo anche di strumenti tecnici e di competenze anche specialistiche, la protezione psicologica dello stesso in occasione dell'esperimento della prova, onde evitare il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria della persona offesa.
I l Collegio ha ritenuto che la Corte di Napoli, attraverso una esauriente motivazione, abbia più che adeguatamente esposto le ragioni per cui , nonostante non siano stati rispettati tutti i parametri operativi suggeriti dai protocolli della Carta di Noto, il racconto degli abusi subiti da parte della minore, persona offesa, ad opera del nonno, puntualmente riferito da quanti lo hanno appreso dalla viva voce della stessa, debba intendersi pienamente attendibile.
Né una tale conclusione appare viziata dalla manifesta irragionevolezza o illogicità della motivazione della sentenza, come sostenuto dalla difesa ricorrente.
