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Adescamento di minorenni, risulta sufficiente una semplice condotta caratterizzata da artifici e lusinghe

13 novembre 2023

News Regionale - Sicilia ,

È irrilevante che lo scambio epistolare tra l'imputato e i minori sia consenziente e non caratterizzato da coercizione o pressione, requisiti – questi ultimi - non necessari per l'integrazione della fattispecie di adescamento di minorenni.

Lo precisa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 44176/2023.

Il provvedimento, emesso dalla terza sezione penale, è stato depositato lo scorso 3 novembre.

Risulta sufficiente, invero, una condotta connotata da artifici e lusinghe volti a carpire la fiducia dei minori.

I requisiti sopra specificati, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non sono nemmeno necessari per l'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico essendo all'uopo sufficiente che l'agente abbia istigato o indotto il minore a realizzare detto materiale, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che ne implica una strumentalizzazione idonea ad integrare il reato.