In tema di interdizione legale, la competenza del tribunale destinato ad aprire la tutela nei confronti del condannato si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro degli affari ed interessi, non identificabile però, in sé, nel luogo in cui è eseguita la pena detentiva, non trattandosi di un luogo volontariamente scelto dal soggetto.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 30413/2023.
Tali rilievi sono stati formulati dalla prima sezione civile ed il provvedimento in questione è stato depositato lo scorso 2 novembre.
Inoltre, in tema di interdizione legale conseguente alla condanna a pena detentiva, l'individuazione del tribunale competente per l'apertura della tutela non è soggetta a modifiche, neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi delle modalità di espiazione della pena, poiché trova applicazione l'art. 5 c.p.c., secondo cui il momento determinante della competenza ha riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
